mercoledì 13 febbraio 2008

Zone No-Kill

ZONA SPECIALE "NO KILL" - TORRENTE AVETO (dalla confluenza del Rio Ertola fino al ponte in Loc. Isola Rotonda -SS586-)

ZONA SPECIALE "NO KILL" - TORRENTE GRAMIZZA (confluenza Torrente Aveto -Ponte Romanico)

Prenotazioni e rilascio dei permessi presso Bar Luca (Nazionale) Via Roma 6, Rezzoaglio - tel. 0185.870.297 - Chiuso il Martedì, escluso festivi.
Permesso giornaliero € 10,00. Permesso speciale € 35,00 valido per 5 uscite.
Per esercitare la pesca nella Zona "No Kill" è necessario essere soci dell’Associazione Pescatori Val D’Aveto o di una delle Associazioni Pescasportive nazionali riconosciute dall’Amministrazione Provinciale di Genova (U.N.Pe.M. - F.I.P.S.A.S. - ARCIPESCA - A.I.C.S. - ENALPESCA e LIBERA PESCA).
Occorre inoltre essere titolari di valida licenza di pesca nelle acque interne e del regolare permesso di accesso.
La zona di pesca regolamentata è compresa nel tratto del Torrente Aveto, dalla confluenza del rio Molini alla confluenza del torrente Gramizza.
Capo Trofeo: ogni permesso da diritto a trattenere una Trota Fario superiore ai 45 cm.

ACCESSO ALLA PESCA:
L’esercizio della pesca nel tratto "NO KILL" è consentito a tutti i titolari di valida licenza di pesca nelle acque interne e del permesso di accesso alla zona a regolamentazione speciale. Al fine dell’ottenimento dei permessi, è comunque tassativamente obbligatorio presentare agli incaricati della conduzione, la licenza di pesca ed ottemperare nel contempo al pagamento a favore dell’A.P.S. Val d’Aveto delle quote diseguito precisate. Vengono previsti ed esitati DUE tipi di permessi di pesca giornalieri con validitàda un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto.

ESERCIZIO DELLA PESCA. L’Associazione Pescasportiva Val D’aveto è tenuta ad osservare ed a far osservarenell’esercizio della pesca le vigenti disposizioni di legge e regolamentari edelle norme particolari che seguono:

1) l’attività pescatoria può essere esercitata tutti i giorni, escluso il Martedì diogni settimana purchè non festivo ai sensi di legge

2) l’esercizio della pesca è subordinato al possesso della licenza e del permesso

3) prima di accedere alla zona a regolamentazione speciale è fatto obbligo a ciascun pescatore di depositare nelle apposite cassette, collocate in prossimità del torrente la parte I del tagliando d’ingresso debitamente compilato

4) la parte restante (parte II), deve essere trattenuta dal pescatore che ha l’obbligo di esibirla, unitamente alla licenza, agli Agenti di Vigilanza, di compilarla annotando le catture effettuate, specie e taglia, di depositarla, al termine dell’azione di pesca o dell’orario consentito, in una delle cassette precitate

5) sono vietate le correzioni mediante abrasione o cancellatura dei dati personali del pescatore, del giorno e ora di inizio pesca, sui permessi di accesso alla zona a regolamentazione speciale

6) la pesca è consentita esclusivamente da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto

7) le tecniche consentite sono: *pesca a mosca o coda di topo (mosca secca, ninfa, streamer, con massimo2 mosche prive di ardiglione o con ardiglione reso innocuo mediante schiacciaturao limatura) *spinning (cucchiaino rotante, con un solo amo privo di ardiglione o con ardiglione reso innocuo mediante schiacciatura o limatura)Perfettamente lisci e senza alcuna sporgenza devono restare i punti di asportazione di altri ami, sono assolutamente vietati pesciolini finti od altre imitazioni, è vietato appesantire o piombare la lenza al di fuori dell’artificiale (sia per lamosca che per lo spinning)

8) non è ammesso portare nel luogo di pesca pesci anche se catturati in altro luogo

9) dalla data di apertura della pesca alla trota fario fino all’alba della prima domenica di maggio l’entrata in acqua è limitata all’altezza del ginocchio, ad eccezione dei guadi che saranno appositamente evidenziat

10) il pescatore è tenuto ad adoperarsi affinchè le azioni di recupero e slamatura risultino rapide

11) il pesce allamato non potrà per nessun motivo essere fatto uscire dall’acqua o depositato sul bagnasciuga per essere slamato

12) è obbligatorio evitare tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci, come l’inadeguata salpatura nonchè la manipolazione con mani asciutte o l’inadeguata manipolazione, anche se effettuata con mani bagnate, il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall’amo senza danno e compromissione della loro vitalità

13) l’Associazione Pesca Sportiva "Val d’Aveto" declina ogni responsabilità per danni a cose o persone nell’area di sua competenza

SANZIONI - Esercizio di pesca senza il permesso di accesso: da EURO 51,00 a EURO 309,00 (art. 23 c.1 lett. K l.r. 21/2004).Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, non punite in via specifica da altre disposizioni normative, è soggetto, oltre alle pene previste dall’art. 23 c.1 lett. D. l.r. 21/2004, all’automatica cessazione di validità del permesso di accesso alla pesca.