mercoledì 13 febbraio 2008

Zona Turistica "Cabanne"

Dallo sbarramento Centrale Idroelettrica della Balena al Ponte di Cabanne

Accesso € 15,00 (Il prezzo potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno)

Per esercitare la pesca nella Riserva Turistica è necessario essere soci dell’Associazione Pesca Sportiva "Val D’Aveto" o di una delle Associazioni Pescasportive nazionali riconosciute dall’Amministrazione Provinciale di Genova (U.N.Pe.M. - F.I.P.S.A.S. - ARCIPESCA - A.I.C.S. - ENAL PESCA e LIBERA PESCA). Occorre inoltre essere titolari di valida licenza di pesca nelle acque interne e del regolare permesso di accesso.

REGOLAMENTO RISERVE TURISTICHE
Fatte salve le disposizioni di legge, si applica il seguente orario:
-periodo invernale: dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 19 fino al 1° Maggio.
-periodo estivo: (dal 1° Maggio): dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 21.

1) Il permesso è valido per mezza giornata (mattina o pomeriggio) negli orari consentiti, per la zona indicata, consente la cattura di un massimo di cinque salmonidi, non è cedibile e deve rimanere al pescatore per tutto il periodo della pesca. E’ prescritta l’esatta compilazione del tagliando (zona, data, nome e cognome) e l’immissione nelle cassette poste lungo la zona di pesca della parte sinistra prima dell’inizio della pesca.
2) Ad ogni cattura di salmonidi il pescatore deve staccare il bollino di controllo numerato prima di iniziare la successiva azione di pesca.
3) I salmonidi di misura minima 25cm devono essere sempre computati agli effetti delle catture e trattenuti dal pescatore titolare del permesso. E’ vietato passarli ad altri o depositarli altrove. E’ vietato rimettere in acqua i salmonidi di misura già catturati, il pesce allamato deve essere prontamente portato a terra, effettuata la cattura dei 5 salmonidi si dovrà cessare la pesca nella riserva turistica.
4) E’ vietata la pesca a strappo e qualsiasi forma di pasturazione.
5) Oltre al presente regolamento il pescatore è tenuto a conoscere ed osservare quanto stabilito dalle leggi sulla pesca e dall’art. 23 c.1 lett. K l.r. 21/2004 e successive modifiche e integrazioni.
6) L’ente gestore non è responsabile nel caso che non venga realizzata la quota nei tempi e nei modi stabiliti e pertanto non è tenuto a rimborsare o rinnovare il permesso.
7) L’Amministrazione Provinciale e l’Ente Gestore declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone o a cose che potrebbero derivare dall’esercizio della pesca nella zona turistica.

SANZIONI
a) pesca senza permesso giornaliero: penalità da € 51,00 a € 309,00.
b) chiunque violi le disposizioni contenute nel presente atto non punite in via specifica da altre disposizioni normative, è soggetto, oltre alle pene previste dall’art. 23 c.1 lett. K l.r. 21/2004, all’automatica cessazione di validità del permesso di accesso alla pesca.
c) chi catturi illegittimamente o comunque determini la morte di esemplari di specie ittiche è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, della somma di € 26,00 per ogni salmonide e di € 10,00 per ogni altra specie di pesci. Dal 1° Settembre fino a chiusura della stagione è possibile praticare la pesca "No Kill" con un permesso di € 15,00 valido per una giornata intera. La pesca "No Kill" è consentita a mosca, cucchiaio, amo singolo senza ardiglione.